Il
“CONTO ENERGIA” 2007 per l’incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici connessi
alla rete ( D.I. in G.U. n.45- 23/02/07) prevede:
tariffe incentivanti per i piccoli impianti integrati negli edifici,
tipicamente asserviti a utenze familiari, molto più alte
di quelle destinate ai grandi impianti posizionati sul terreno;
questo al fine di favorire una maggiore diffusione della tecnologia
sul territorio e tra gli utenti, e nello stesso tempo per evitare
l’occupazione di suoli sfruttando le superfici esterne degli
edifici con la giusta esposizione rispetto al sole;
tariffe incentivanti maggiorate del 5% per premiare le installazioni
negli edifici pubblici (scuole, ospedali, enti locali di piccoli
paesi), e quelle in sostituzione di coperture contenenti amianto
(per esempio l’eternit);
tariffe ancora più alte sono possibili se l’installazione
dell’impianto (fino a 20 kW) è accoppiata a interventi
certificati per il risparmio energetico (per esempio miglioramento
dell’isolamento termico con doppi vetri o doppi infissi);
procedure amministrative semplificate per ottenere gli incentivi;
di raggiungere un obiettivo di potenza fotovoltaica installata
pari a 3000 MW al 2016.
Come si fa per accedere agli incentivi? A chi bisogna rivolgersi?
L’utente interessato può inoltrare una richiesta
di connessione in rete alla Società Elettrica di Distribuzione
locale (gestori di rete: Enel, ACEA, ecc.), con allegato progetto
preliminare dell’impianto ed eventuale opzione per lo scambio
sul posto per gli impianti fino a 20 kW, e poi procedere direttamente
alla realizzazione dell’impianto, senza attendere nessuna
autorizzazione.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
stabilirà a breve modi e tempi per eseguire la connessione
ad opera della Società Elettrica.
Occorrono
particolari permessi dall’ente locale ?
Gli impianti fotovoltaici godono di un regime di autorizzazione
semplificato che si traduce nella necessità della sola
DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) da presentare al
Comune come per qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria,
a meno di ubicazione in aree protette.
Solo gli impianti di potenza superiore a 20 kW, non integrati
e non parzialmente integrati, sono considerati “industriali”
e pertanto soggetti alle verifiche ambientali (DPR 12/4/1996 e
s.m.). Nei casi in cui la DIA non è sufficiente occorre
comunque un unico provvedimento autorizzativo.
Chi
pagherà gli incentivi del conto energia?
Il Gestore dei Servizi Elettrici (o Soggetto Attuatore) erogherà
gli incentivi previsti.
Realizzato l’impianto in conformità alle regole stabilite
dal decreto, l’utente (o Soggetto Responsabile) ha un tempo
limite di 60 giorni per inviare una richiesta di concessione della
tariffa incentivante al Gestore dei Servizi Elettrici, unitamente
alla documentazione finale di entrata in esercizio (progetto,
collaudo e dichiarazioni). Il Gestore dei Servizi Elettrici, a
seguito di istruttoria di compatibilità e comunque entro
60 giorni, comunica al Soggetto Responsabile la tariffa riconosciuta.
Come
verranno pagati gli incentivi?
Entro il 24 aprile 2007, l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas dovrà definire le modalità di
erogazione degli incentivi con un provvedimento che aggiornerà
quelli del Conto Energia relativi al 2005 e al 2006.
A
quanto ammontano gli incentivi?
Le tariffe saranno applicate a tutta l’energia prodotta
dagli impianti e sono stabilite in funzione della taglia e della
tipologia di impianto. I maggiori vantaggi riguardano gli impianti
con moduli che si integrano architettonicamente con le strutture
edili.
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del
decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe
di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica
– sono indicate nella tabella seguente:
|
Tipologia |
Impianti non integrati |
Impianti parzialmente integrati |
Impianti integrati |
|
Potenza
Impianto (kW) |
Tariffe
Incentivanti (€/kWh) |
| A) 1 < P ≤ 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
| B) 3 < P ≤ 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
| C) P >20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Gli
“impianti non integrati” sono tipicamente quelli con
i moduli fotovoltaici posti al suolo; si considerano “non
integrati” anche gli impianti con i moduli posti su strutture
edili o di arredo urbano realizzati senza accorgimenti di carattere
estetico per ottimizzarne l’integrazione architettonica.
Gli “impianti parzialmente integrati” sono essenzialmente
quelli con i moduli installati su tetti o facciate di edifici
in modo complanare alle superfici, senza sostituire i materiali
di rivestimento delle superfici delle pareti o dei tetti.
Gli “impianti integrati” sono quelli in cui i moduli
fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento degli edifici,
assumendone le funzioni. In questo caso i moduli sono installati
al posto di: tegole, vetri nelle facciate, elementi di balaustre,
pannelli fonoassorbenti in barriere acustiche, ecc.
Tutte le tipologie riconosciute per gli impianti parzialmente
integrati e integrati sono elencate in appendice al Decreto.
I
valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti
entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di
emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto
19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Per
gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono
decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi
al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non
cumulabili fra di loro:
impianti
maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente,
i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica
prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori
(ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive
modifiche e integrazioni);
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie
di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio
2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti
amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse
Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro
autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
La
tariffa incentivante varia nel tempo? Quale è il beneficio
economico complessivo?
L’incentivo per l’utente va da 0,36 €/kWh per
i grandi impianti industriali fino a 0,49 €/kWh per i piccoli
impianti domestici integrati negli edifici.
A ciò si somma il risparmio conseguente all’autoconsumo
dell’energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie),
o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh).
Un impianto per uso domestico di 3 kW costa circa 21.000 €
e richiede una superficie di circa 30 mq per la sua installazione.
Gli incentivi previsti dal Decreto consentono il recupero della
spesa sostenuta per l’impianto in non più di 10 anni.
Nei successivi 10 anni l’impianto consente di avere energia
elettrica gratis e incassare annualmente una somma proporzionale
all’energia prodotta, come per un qualsiasi altro investimento.
La tariffa riconosciuta inizialmente resta di valore costante
nei 20 anni previsti dal decreto.
Ci
sono limiti nella potenza dell’impianto?
L’impianto deve essere di potenza non inferiore ad 1 kW.
Non è previsto un limite superiore.
Sono
previste maggiorazioni dell’incentivo?
Si. È previsto un aumento del 5% in alcuni casi tra cui:
impianti realizzati da scuole, ospedali, piccoli comuni (meno
di 5000 abitanti), oppure impianti integrati che vanno a sostituire
coperture in eternit (contenenti amianto) ed infine impianti di
potenza superiore a 3 kW i cui soggetti responsabili siano classificati
come ”autoproduttori”, ovvero che consumano almeno
il 70% della loro produzione (DL n.79/99). Queste maggiorazioni
non sono tra loro cumulabili.
Si
parla di un ulteriore premio per alcuni impianti, di cosa si tratta?
È previsto un aumento dell’incentivo, anche fino
al 30% della tariffa riconosciuta, per i piccoli impianti (fino
a 20 kW in regime di scambio sul posto) che alimentano le utenze
di edifici sui quali sono stati effettuati anche interventi di
risparmio energetico, per i quali occorre la certificazione energetica
(DL n.192/2005 e s.m.). È possibile richiedere tale ulteriore
incentivo anche successivamente alla data di inizio esercizio
dell’impianto, e comunque a valle dell’avvenuta Certificazione
Energetica.
Le
tariffe incentivanti sono cumulabili con altri incentivi?
Non è possibile cumulare le tariffe incentivanti con:
finanziamenti
pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo complessivo
dell’impianto;
i Certificati Verdi;
i Certificati Bianchi;
le detrazione fiscale previste dalla legge per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni).
Che aliquota di IVA si applica?
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA
al 10% per gli impianti facenti uso di energia solare (DPR n.633/1972
e s.m.).
Ma
fino a quando saranno finanziati gli impianti?
È stato fissato un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico
da installare entro il 2016, dei quali 1200 MW incentivabili da
subito e il resto sulla base di un provvedimento da definire successivamente.
Oggi in Italia sono installati circa 50 MW.
È
sicuro l’accesso agli incentivi?
SI. Saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti
completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi
24 mesi se realizzati da soggetti pubblici, anche quando sarà
raggiunto il limite di 1200 MW di potenza incentivabile già
finanziato. La data di raggiungimento dei primi 1200 MW, a partire
dalla quale si calcoleranno i suddetti termini, sarà comunicata
ufficialmente dal Gestore dei Servizi Elettrici sul proprio sito
web (http://www.gsel.it/).
Gli
impianti autorizzati nel conto energia precedente come vengono
trattati?
Il Gestore dei Servizi Elettrici mantiene una contabilità
e gestione separata per i due regimi di conto energia, quello
esistente regolamentato dai Decreti 28/7/2005 e 6/2/2006, e quello
futuro regolamentato dal nuovo Decreto.
Fonte: ENEA